ASPETTI SCIENTIFICI
Dopo un lungo e tormentato iter legislativo, il Parlamento italiano ha approvato la Legge n. 40/2004 che regolamenta l’utilizzo e l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma). Le difficoltà incontrate nell’approvazione della legge sono nate dal fatto che si è intervenuti non per dare inizio ad una pratica (le tecniche di Pma) né per legittimarla o autorizzarla, quanto, piuttosto, per regolamentarla, essendo essa oramai diffusa ed esercitata senza alcun controllo. Di conseguenza, il legislatore si è trovato di fronte ad una situazione quasi ingestibile: l’esistenza di numerosi centri che praticavano le tecniche di Pma; la presenza di interessi professionali ed economici rilevanti; l’esigenza di soddisfare la richiesta delle coppie sterili di avere un figlio; una grande resistenza all’ipotesi di introdurre limiti incisivi e significativi. Che questa fosse la situazione emerge in modo evidente dalle reazioni successive all’approvazione della legge da parte di chi, vedendo ridotte le possibilità di intervento, ne chiede la modifica o l’abrogazione. NEL PREPARARE IL TESTO DI LEGGE, il legislatore si è trovato di fronte a due possibilità di scelta: un approccio centrato sui desideri della donna, della coppia e dello sperimentatore, o un approccio centrato sul bambino in quanto soggetto da tutelare fin dal concepimento. È stato scelto il secondo approccio: e così, seppure è vero che la totale tutela dell’embrione umano dovrebbe portare al divieto del ricorso alle tecniche di Pma, è altrettanto vero che il divieto di produzione di embrioni in soprannumero, di crioconservazione se non in casi eccezionali, di diagnosi preimpianto, di sperimentazione a scopi non terapeutici, di clonazione, consente di proteggere la vita umana appena concepita da ogni forma di strumentalizzazione e di manipolazione.
Una tutela che si estende anche al diritto ad una famiglia stabile e a due genitori sociali che siano anche i genitori biologici: la Legge n. 40/2004 vieta il ricorso alle tecniche di Pma eterologa e alla maternità surrogata e chiede – da una parte – un rigoroso controllo sui requisiti della coppia richiedente e sulla validità del loro consenso alle procedure e – dall’altra – l’equiparazione giuridica del figlio generato con le tecniche di Pma ai bambini nati a seguito di fecondazione naturale. Il bambino è, infatti, figlio legittimo della coppia sposata o figlio naturale riconosciuto della coppia convivente che ha chiesto e ottenuto l’uso delle tecniche di Pma. LA CENTRALITÀ DEL NASCITURO non fa, però, passare in secondo piano l’attenzione nei confronti della donna e della coppia, a cui viene riconosciuto un diritto fondamentale spesso violato nella pratica della Pma: il diritto ad essere informati. L’art. 6 della Legge n. 40/2004 stabilisce, infatti, che per prendere una decisione libera e responsabile sia necessario che la coppia richiedente conosca le tecniche di Pma, gli effetti collaterali di carattere sanitario e psicologico, i rischi per l’embrione e per la donna, le possibilità di successo, i costi economici.
Ma è necessario, anche, conoscere gli aspetti etici delle tecniche di Pma e la possibilità di ricorrere – in alternativa – a procedure di adozione o di affidamento familiare. D’altra parte scegliere o non scegliere di accedere ad una determinata tecnica di Pma dipende in primo luogo – dalle proprie convinzioni etiche, dall’idea di persona e di famiglia a cui si fa riferimento, dalle finalità riconosciute alla medicina: il momento informativo può così divenire un momento per riflettere sulle proprie scelte fino anche a scoprire – di fronte ad una sterilità non trattabile – che vi possono essere altri modi di vivere il legittimo desiderio alla genitorialità, tra cui per l’appunto l’adozione o l’affido. ED ANCORA, LA LEGGE si sofferma sulla importanza della prevenzione della sterilità, chiedendo al ministero della Salute e al ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di avviare campagne di informazione sui fattori di rischio: perché è innegabile che l’aumento di coppie sterili sia anche conseguenza di comportamenti individuali e collettivi che andrebbero corretti con un’attenta opera educativa. Una legge certamente perfettibile, ma anche una legge che vuole evitare il totale dominio sulla vita umana fin dal suo concepimento; una legge che va sostenuta per evitare di ricadere in una situazione di disordine; una legge, però, che non risolve per molti l’inquietudine “di fondo” del ricorso alle tecniche di Pma: ovvero che un nuovo individuo umano venga fecondato al di fuori dell’organismo della madre e della relazione coniugale dei suoi genitori.
Maria Luisa Di Pietro
Centro di bioetica – Università Cattolica di Roma