Con riferimento a notizie di stampa che riferiscono prese di posizione polemiche circa lacondizione giuridica di alcune chiese ex conventuali, con evidenti errori e travisamenti, laConferenza Episcopale Italiana, con comunicato a firma di mons. Francesco Ceriotti, direttoredell’Ufficio delle Comunicazioni sociali, ritiene doveroso precisare i seguenti punti: 1) NelConcordato del 1929 è stato deciso di assegnare alle Chiese aperte al culto pubblico, chefossero dotate di personalità giuridica, il relativo edificio di culto che era stato intestatotemporaneamente al Fondo Culto (oggi FEC) dopo la soppressione degli Ordini religiosiavvenuta con le legge eversive del 1866/67. Le chiese interessate da tale norma sono menodell’1% degli edifici di culto monumentali esistenti in Italia. Oltre alle disposizioni normativesono intervenuti due conformi pareri del Consiglio di Stato che hanno chiarito la condizionegiuridica delle chiese ex conventuali, ricomprendendo nella fattispecie anche quelle divenuteparrocchiali. 2) Le comunità parrocchiali interessate non hanno mai contestato tale passaggioprevisto dalla legge accettando ovviamente anche l’onere di manutenzione e impegnandosi alrispetto della legislazione ecclesiastica per la conservazione dei beni culturali. 3) Restainvariato su detti edifici e sulle opere d’arte in essi contenute il vincolo di inalienabilità e latutela spettante per legge al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. E’ noto infatti chenell’ordinamento italiano non vi è coincidenza tra regime proprietario (i beni culturali possonoappartenere ad enti ed a privati) ed esercizio della funzione pubblica di tutela. 4) Le parrocchieassegnatarie degli edifici di culto sono enti ecclesiastici italiani. La questione non riguardapertanto il Vaticano nè la Santa Sede.