Migrantes: delusione per le norme di espulsione

Pubblichiamo il testointegrale della dichiarazione che la Fondazione Cei Migrantes ha rilasciato al Sir in meritoall’approvazione dell’art. 11 del ddl sull’immigrazione approvato ieri dalla Camera. “Solol’analisi accorta del testo definitivo approvato dalla Camera potrà consentire una valutazioneesatta e completa. Tuttavia, una prima valutazione lascia nella Migrantes, e probabilmentenell’intero pool di associazioni e gruppi che fino a ieri hanno militato per una legge ispirata aprincipi di giustizia e umanità, una forte dose di delusione e di amarezza. Da parte loro infattinon si tratta di vaghe aspettative condite di buonismo, ma di un chiaro appello allasalvaguardia dei diritti fondamentali della persona. E fra questi diritti non del cittadino, ma dellapersona e pertanto anche del clandestino è la possibilità di appellare e di difendersi, ossia difar presente il proprio caso, il perchè della propria posizione irregolare. Un appello che siaun’autorità diversa d quella amministrativa, vale a dire dal questore o dal prefetto. Chi dice chefra gli espellendi con provvedimento immediato non ci sia chi ha titolo per richiedere asilo o chiha gravi disturbi di salute o chi è già solidamente radicato magari con la propria famiglia nelcontesto sociale italiano? Sono stati istituiti con l’articolo 2 i centri di custodia: se si teme chegli espellendi durante il ricorso si sottraggano all’esecuzione del provvedimento venganointernati in questo centro, dove spetterà al pretore dare un giudizio e una sentenza. E,secondo legge, lo dovrà fare entro pochissimi giorni. si teme un ingorgo di pratiche, vistaanche la lentezza farraginosa della magistratura italiana? Ma questo è problema italiano darisolvere in altra sede e non da scaricare sulle spalle degli stranieri con decisione destinata adessere determinate per la loro vita. Come suona la legge, per nessuno espellendo c’è di fattovia di ricorso “in loco”; per l’ultima p arola spetta al prefetto (leggi pretore, leggi poliziotto),ossia all’autorità amministrativa la cui discrezionalità può ampiamente sconfinarenell’arbitrarietà. L’eccezione per coloro che dimostrino di esser presenti in Italia al momentodell’entrata in vigore della legge va considerata positivamente ma non attenua la severità delgiudizio precedente. La legge passerà al Senato e quindi, molto probabilmente tornerà allaCamera per la terza lettura. si può sperare che in quelle sedi sia apportata una qualchenovità”.