Con una nota che apparirà sul prossimo numero del Sir, interviene sul caso della disabile di Pozzallo (Ragusa) Maria Rita Saulle, docente di diritto internazionale e negoziatrice della convenzione di New York sui diritti dei bambini e delle norme sul “minimo standard” per la tutela dei portatori handicap. Ad avviso della docente, nel caso di Pozzallo non vi è stato pieno rispetto della Convenzione del 1989 sui diritti dei bambini, ratificata dall’Italia e divenuta esecutiva nel nostro ordinamento giuridico. “La convenzione – spiega Saulle – contempla all’art. 12 il diritto del minore ad esprimere la propria opinione in ogni questione che lo interessi. L’autorità deve tenere in considerazione tale opinione ispirandosi al principio del superiore interesse del minore. Lo stato di disabilità mentale di questa minore, ai sensi dell’art. 2 della convenzione, non le impedisce l’esercizio dei suoi diritti. Perciò, prima di prendere qualsiasi decisione, si sarebbe dovuto ascoltare la ragazza e richiedere l’intervento di una équipe psicologica e di altre forme di sostegno per accertare se l’aborto le avrebbe provocato un danno maggiore rispetto a quello causato da un parto o se si sarebbe verificato il contrario.” “Nulla è stato verificato a questo riguardo (o almeno risulta fatto). Solo un grande clamore, davvero eccessivo per un caso che avrebbe richiesto delicatezza, attenzione e riserbo: nel superiore interesse della minore. Un caso tutto da rivedere!”” “