Nel 1998 sono state introdotte, presso il Tribunale ecclesiastico di Bologna, 144 nuove cause matrimoniali (erano 101 l’anno precedente), con un incremento del 40%. In seconda istanza sono pervenute 282 cause (10% in più rispetto al ’97). Il 45% delle richieste di annullamento è stato motivato da “esclusione dell’indissolubilità”, il 35% da “esclusione della prole”, il 9% da incapacità, il 5% da violenza e timore, 4% da esclusione della fedeltà. L’89% delle cause ha avuto una sentenza affermativa. Sono alcuni dei dati presentati questa mattina a Bologna in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999 del Tribunale ecclesiastico regionale Flaminio. Durante la cerimonia il cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo di Bologna, ha ricordato che “se rimane opportuna una riflessione sui dati”, occorre però “evitare il rischio che l’interesse posto alle statistiche e agli aspetti organizzativi distolga l’attenzione dal problema centrale, ossia l’attuale fragilità delle famiglie, e dal fine proprio di questa attività, che è la valutazione oggettiva dell’esistenza o della non esistenza del matrimonio da giudicare”. Il cardinale Biffi ha ribadito l’importanza del ministero dei giudici, che non è “di minore valore rispetto ad altre funzioni”. Riguardo alla figura degli avvocati che assistono le parti in causa – ad un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme per i tribunali ecclesiastici che riducono i costi per l’istruttoria e prevedono figure professionali come quella del “patrono stabile” gratuito – il cardinale ha puntualizzato compiti e impegni degli avvocati. Nella relazione sull’attività del Tribunale nel ’98 mons. Stefano Ottani, vicario giudiziale, ha messo in evidenza alcune difficoltà: tra queste, il fatto che “solo il 30% delle persone che contattano i patroni stabili potranno essere da loro assistite”, per cui, sulla base degli onorari previsti per i “patroni di fiducia”, “si otterrebbe come risultato finale che la maggior parte delle persone spenderebbe di più”. A questo proposito mons. Ottani suggerisce di “affermare il principio della partecipazione proporzionata ai costi effettivi della causa, intervenendo con riduzioni solo nel caso di accertata necessità”.