E’ stato reso noto oggi il testo della “Quinta Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II” (Sacrosanctum Concilium, art.36), riguardante le traduzioni nelle lingue moderne dei testi liturgici latini. Il documento della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, dal titolo “Liturgiam authenticam”, approvato da Giovanni Paolo II ed emanato lo scorso 28 marzo, è entrato in vigore il 25 aprile e sostituisce tutte le norme pubblicate in precedenza sulle traduzioni liturgiche, tranne le direttive contenute nella quarta Istruzione, la “Varietatis legitimae”(1994), e precisa la complementarità delle due istruzioni. Secondo il nuovo testo normativo, per evitare un’eccessiva frammentazione devono essere utilizzate nella liturgia soltanto le lingue più diffuse, e occorre tenere conto del numero di sacerdoti, diaconi e collaboratori laici effettivamente in grado di servirsi delle stesse. I dialetti non possono essere accolti come lingue liturgiche in senso stretto, ancorché possano essere utilizzati in alcune parti dell’omelia, nei canti o nelle preghiere dei fedeli. Il criterio cui occorre informare la traduzione è la cura per la fedeltà all’originale e l’esattezza nella resa dei testi latini nelle diverse lingue parlate. Punto di partenza per la traduzione il testo dell'”editio typica”, cioè l’edizione moderna latina; laddove il testo latino si avvalga di termini provenienti da altre lingue antiche, questi possono essere mantenuti. Di facile comprensione, espressivo della dignità e del ritmo dell’originale, consono alla lode, al culto e alla Parola di Dio rivelata: questi i necessari requisiti del linguaggio. In particolare, per la traduzione della Sacra Scrittura l’Istruzione richiede un impegno che coniughi esegesi accurata e adattamento del testo alla funzione liturgica; una versione uniforme deve esserne adottata universalmente da ogni Conferenza episcopale sul proprio territorio. Le norme per la traduzione della Bibbia in uso nella liturgia si applicano, in generale, anche alle traduzioni delle preghiere liturgiche. I vescovi devono essere personalmente coinvolti, seppure con l’aiuto di esperti, nel controllo diretto dei testi definitivi che, secondo l’Istruzione, dopo la loro approvazione vanno sottoposti a revisione e conferma da parte della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.” “” “