Non è omicidio se si provoca la morte di un nascituro. “E’ la nascita […] che dà lo status di essere umano all’essere vivente che una donna porta in grembo”. Così, secondo quanto riportato da fonti d’agenzia, ha sentenziato nei giorni scorsi la Corte di cassazione francese annullando la condanna inflitta ad un ginecologo e ad una ostetrica il cui comportamento negligente avrebbe provocato, secondo l’accusa, la morte di un nascituro. Un pronunciamento che appare in contraddizione con ogni principio di tutela della vita umana, e di poco successivo ad una sentenza della Corte suprema federale tedesca che nelle scorse settimane ha, invece, condannato una ginecologa al mantenimento di un bambino nato malformato, per non averne diagnosticato l’handicap e informato i genitori che avrebbero potuto decidere di interrompere la gravidanza. Secondo i giudici francesi, sotto il profilo penale “il feto non esiste” e non può essere incriminato nessuno per omicidio involontario “nel caso di un bambino che non sia nato vivo”. Una sentenza “perversamente errata”, commenta in una nota l’Istituto di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, precisando tuttavia che “un giudizio serio” al riguardo “potrà essere espresso solo dopo avere letto l’intero testo e non solo note di agenzia”. “Non meraviglia – premette l’Istituto – che sia stato escluso il delitto di omicidio per l’uccisione di un bambino non nato”; nessuno, infatti, “può essere punito per fatti non previsti dalla legge come reato” e in tutti gli ordinamenti “l’uccisione dell’essere umano solo dopo la nascita è configurata come omicidio”, diversamente si tratta di aborto. Dopo questa necessaria precisazione “tecnica”, la nota contesta l’affermazione secondo cui “è la nascita […] che dà lo status di essere umano all’essere vivente che una donna porta in grembo”. ‘La qualifica di essere umano – spiega l’Istituto – non può essere data dal diritto” e comunque “il diritto già riconosce il nascituro come essere umano. Le stesse norme che puniscono l’aborto illegale implicano” infatti ” il riconoscimento della presenza di un essere umano cui è tolta la vita”. Per essere corretta, “la sentenza avrebbe dovuto specificare che la nascita nel diritto vigente è il presupposto non per l’esistenza di un essere umano, ma per l’esistenza del soggetto passivo di un possibile omicidio”.