CUS: DALLA TORRE, "UN PROBLEMA CHE A LIVELLO GIURIDICO NON SI PUÒ PORRE" (2)

Ci sono poi le norme relative alla successione, che "non sono contrarie – spiega Dalla Torre – ma aggrediscono la Costituzione, nel caso in cui l’unione solidale entra a concorrere nella successione legittima: anche in questo caso, la famiglia fondata sul matrimonio viene insidiata da uno pseudo-matrimonio". Per quanto riguarda inoltre la disciplina previdenziale, annota il giurista, "se si dovesse prevedere la reversibilità in materia di pensione, non si vede perché la collettività debba farsi carico di un rapporto che per definizione è labile, precario, non permanente e quindi non assicura nel tempo quelle funzioni di solidarietà e di assistenza sia a livello orizzontale, sia a livello verticale, cioè intergenerazionale, tipiche della famiglia fondata sul matrimonio". Ancora una volta, dunque, per Dalla Torer "siamo di fronte alla pretesa rivendicazione di diritti senza l’impegno ad assumersi i doveri corrispondenti". L’unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune, che si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o a un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti. Adotta disposizioni in materia di assistenza sanitaria, agevolazioni e tutele in materia di lavoro, regime patrimoniale, successione.