"Nel 2001, però dice Andria -, c’è stata una nuova legge che ha disciplinato autonomamente una serie di ipotesi di furto aggravato facendole diventare figure di reato autonome: tra queste anche lo scippo che non è più un’ipotesi aggravata del furto semplice ma una specifica ipotesi di reato prevista dall’articolo 624 bis del codice penale". Questa stessa legge del 2001 ha inserito nell’articolo 380 del codice di procedura penale, continua il magistrato, "una lettera e bis, che richiama il 624 bis", però il legislatore "non ha richiamato questa lettera e bis nell’articolo 23 del d.p.r. 448/88: in questo modo non è più prevista l’applicazione della custodia cautelare anche ai minori, in virtù di un richiamo che non c’è stato". Insomma, "questa mancanza di coordinamento ha comportato che la maggior parte dei giudici di merito ritenessero non più applicabile la custodia cautelare per lo scippo. Tutto è dipeso quindi da un lapsus del legislatore, che non ha coordinato la normativa minorile con le sopravvenute modifiche della normativa ordinaria in materia di furto". Dunque, "il problema è da risolvere molto semplicemente con un intervento del legislatore che introducesse nell’articolo 23 del d.p.r. 448/88 il richiamo alla lettera e bis del 380. Comunque, la pronuncia della Cassazione non è quindi vincolante, benché autorevole". (segue)