ABORTO: FIORI (MEDICINA E MORALE), UNA LEGGE "CATTIVA" PER "AMBIGUITÀ" E "CONTRADDIZIONI" (2)

Già l’art. 1, spiega il genetista, "reca il marchio di una cattiva coscienza", perché "non si può elaborare e promulgare una legge che autorizza la soppressione di un individuo umano, iniziando con una dichiarazione di intenti del tutto opposti". Ma il "nodo centrale" dell’ambiguità della 194 è per Fiori il concetto di "salute materna". Se prima della 194, infatti, "il bilanciamento degli interessi materni e fetali era costituito dalla vita (non dalla salute) della madre rispetto alla vita del feto", in base all’art. 4 della legge la donna può "decidere autonomamente l’aborto, nei primi novanta giorni di gravidanza, senza un accertamento medico condizionante tale decisione", a fronte cioè di "circostanze" che vanno "da malattie materne vere e proprie, a condizioni economiche, sociali, familiari, e alla previsione di anomalie o malformazioni del concepito". Di fatto, sostiene Fiori, "è la semplice constatazione della malattia fetale, vera o sospettata, che viene assunta come giustificazione dell’aborto dopo i novanta giorni, ed il grave pericolo per la saluta della madre è una semplice formula rituale con cui si intende giustificare la decisione". Unico aspetto della legge che può essere letto positivamente in quanto "può consentire il salvataggio di qualche vita", la raccomandazione per il medico che esegue l’intervento ad "adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto".