Per Dalla Torre, la sentenza della Cassazione cui si è rifatta la Corte d’appello "non regge", né "dal punto di vista medico", perché "la sola morte corticale peraltro non irreversibile non costituisce parametro sufficiente per accertare la cessazione della vita", né "dal punto di vista giuridico" in quanto fondata su una presunta volontà di Eluana riferita dal padre, e non manifestata personalmente dall’interessata, in circostanza di attualità e "in piena avvertenza e deliberato consenso". Quanto al cosiddetto "ius poenitendi", ossia la facoltà di pentirsi di scelte precedentemente operate, "alla garanzia del quale in altri ambiti i giudici sono sempre stati molto attenti", in questo caso, si chiede il giurista, "come viene assicurato, dal momento che l’esercizio di tale diritto spetta esclusivamente ad Eluana?".