Nel concreto, spiega mons. Piacenza, le "facoltà speciali" permettono "innanzitutto di trattare i casi di dimissione dallo stato clericale «in poenam», con relativa dispensa da tutti gli obblighi decorrenti dall’ordinazione, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella condotta di vita irregolare e scandalosa; e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto Comandamento". Inoltre, aggiunge il segretario della Congregazione, "è prevista la speciale facoltà di intervenire per infliggere una giusta pena o penitenza per una violazione esterna della legge divina o canonica; in casi veramente eccezionali ed urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento da parte del reo, si potranno anche infliggere pene perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero. Naturalmente ogni eventuale caso dovrà essere istruito per mezzo di un legittimo procedimento amministrativo, salvo il diritto di difesa che deve essere sempre garantito". Infine, dice mons. Piacenza, "c’è la facoltà speciale di dichiarare la perdita dello stato clericale, dei chierici che abbiano abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che persistano in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero". In tutto ciò, conclude mons. Piacenza, non c’è alcun "automatismo".