Caso "Paradiso-Campanelli contro Italia"

Maternità surrogata: Puppinck (European Centre for Law and Justice), “decisione importante”. Stati possono agire contro l’utero in affitto

“Al contrario della prima decisione” della Corte, risalente al 2015, la Grande Chambre ricorda che “la Convenzione non consacra alcun diritto a diventare genitori”. Inoltre, il fatto di non lasciare il bambino ai ricorrenti e di affidarlo a un’altra coppia significa che la Corte non accetta di legalizzare una situazione di fatto “avvenuta in violazione di regole importanti del diritto italiano”. Gregor Puppinck, di European Centre for Law and Justice, commenta la sentenza odierna con la quale la Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della coppia Paradiso e Campanelli, cui era stato sottratto il bambino avuto con maternità surrogata e con il quale non esiste alcun legame genetico. Puppinck spiega che la coppia si era rivolta a una società privata in Russia che aveva fatto da tramite per l’“utero in affitto” e il “donatore” maschio di gameti, versando il corrispettivo di 49mila euro. Il bambino era poi stato con la coppia, rientrata in Italia, per soli sei mesi. Per la Corte non si è sviluppato così un vero legame familiare e ha dato ragione al tribunale italiano che aveva invece affidato il neonato a un’altra famiglia.
Puppinck parla di “decisione importante”, assunta con 11 voti contro 6. “In questo modo la Corte” inoltre “rende agli Stati europei una certa facoltà di lottare contro la maternità surrogata internazionale”. Occorre però sottolineare, spiega l’esperto, come “questo caso si distingua dalle precedenti sentenze pronunciate contro la Francia” (casi Mennesson, Labassée) proprio perché nel caso odierno, a differenza dei precedenti “il bambino non ha alcun legame biologico” con la coppia che ha proceduto con la maternità surrogata in Russia.