Pedofilia
Tra i “delitti più gravi” contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede, rientra anche “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche dei minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”. È una delle novità contenute nel rescritto del Papa con cui si introducono alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”, che fanno riferimento al Motu Proprio “Sacramentorum Sancitatis tutela” emanato da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001. Rispetto al precedente rescritto, firmato dall’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, card. William Levada, l’età è stata innalzata dai 14 ai 18 anni: viene dichiarata punibile, infatti, “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”. Altra modifica di rilievo presente nel descritto odierno, quella di consentire anche ad un laico di svolgere la funzione di avvocato e procuratore. “Funge da avvocato e procuratore – si legge infatti nel rescritto – un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio”. Nel rescritto del 2010, invece, tale funzione era appannaggio esclusivamente di un sacerdote. L’ultima modifica introdotta dal rescritto di Papa Francesco – diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, ma firmato dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato, e dal card. Luis Francisco Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il 3 dicembre scorso – riguarda la disposizione per cui “negli altri tribunali, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici del Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio soltanto sacerdoti”. Rispetto al rescritto del 2010, viene tolta ai sacerdoti il ruolo di Patrono.